Direttiva ascensori
La direttiva prevede che vengano svolte ben precise attività inerenti alla sicurezza degli ascensori sia nella fase di messa in esercizio che durante lo stesso. Il Proprietario o l´amministratore sono gli unici responsabili, civilmente e penalmente, dell'attivazione di tutte le procedure di verifica sia Periodica che Straordinaria assicurando l'ottemperanza alla Direttiva e la sicurezza per i fruitori del servizio.
S.C.E.C. e S. Srl, quale Organismo Notificato, è sempre partner del proprietario nel processo continuo di controllo e verifica dell'efficienza e della sicurezza dell'impianto.
Certificazioni e marcatura CE
Gli ascensori installati dopo il 1° luglio 1999 devono
essere provvisti di marcatura CE.
S.C.E.C. e S. Srl è abilitato all´effettuazione di certificazioni ai sensi degli allegati:
- Domanda Coll. All. VIII ditta rev. 03.
- Domanda Coll. All. VIII proprietà rev.03.
Con queste abilitazioni S.C.E.C. e S. Srl è in grado di fornire ai proprietari i necessari servizi per il corretto esercizio degli impianti ascensori.
Le attività di certificazione sono regolate dal seguente documento
La verifica periodica
I proprietari degli stabili o i legali rappresentanti (ad esempio gli amministratori condominiali) hanno la diretta responsabilità di far sottoporre l'ascensore ogni due anni a Verifica Periodica da parte di un Organismo Notificato.
La verifica periodica ha come scopo principale quello di garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari valutando, se del caso, la programmazione o la realizzazione anche immediata di interventi tecnici manutentivi. Se la verifica periodica ha esito negativo, disponendo quindi il fermo dell´impianto, la copia del verbale viene inviata al competente ufficio del Comune di appartenenza per i successivi adempimenti.
La verifica straordinaria
La Verifica Straordinaria viene effettuata obbligatoriamente a seguito di modifiche, sostituzioni o varianti a componenti principali dell´ascensore.
Viene svolta la Verifica Straordinaria in caso di incidente ed anche in caso di riapertura all´esercizio di un impianto precedentemente chiuso a seguito di una verifica periodica con esito negativo, e per attivazione impianto qualora la comunicazione al comune da parte del proprietario o del legale rappresentante fosse successiva i 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell’impianto.
Le attività di verifica periodica e straordinaria sono regolate dal seguente documento
D.P.R. 8/2015 certificazione di accordo preventivo
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